Fonte: Il sole 24 Ore
Via libera alla proroga alla fine del 2023 del Superbonus del 110% (70% nel 2024 e 65% nel 2025) sia per i lavori effettuati dai condomìni sulle parti comuni condominiali che per quelli effettuati dai condòmini sui propri appartamenti. Per le villette, invece, la proroga al 31 dicembre 2022 del Superbonus del 110% è condizionata solo all’effettuazione dei lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» entro il 30 giugno 2022.
Condomìni e proprietari unici
Il Superbonus del 110% spetterà nella misura del 110% per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2023, nella misura del 70% per quelle sostenute nell’anno 2024 e nella misura del 65% per quelle sostenute nell’anno 2025 (articolo 119, comma 8-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34), nei seguenti casi:
Proroga per i condomìni
Per i condomìni, la Legge di bilancio 2022 ha prorogato il Superbonus del 110% fino al 31 dicembre 2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025), non solo per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali effettuate dal condominio, ma anche per quelli effettuati dai singoli condòmini (non dal condominio) sui propri appartamenti.
La versione definitiva dell’articolo 119, comma 8-bis del Dl 19 maggio 2020, n. 34, introdotta dalla Legge di bilancio 2022, infatti, agevola al 110% fino al 31 dicembre 2023 (70% nel 2024 e 65% nel 2025) anche gli interventi «trainati» e «trainanti» sulle singole unità immobiliari del condominio. La proroga viene prevista anche per «le persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio» (oltre che «dello stesso edificio», con riferimento ai proprietari unici).
Villette: interventi su singole unità immobiliari da parte di persone fisiche
Per gli interventi effettuati dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari» unifamiliari, il Superbonus del 110%, in vigore per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giugno 2022, può spettare «anche» per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati i lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» (in base al Sal e indipendentemente dal pagamento). Non si parla del 30% dell’intervento complessivo «agevolato», quindi, occorre fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione, in sintonia con il calcolo del Sal del 30% necessario per effettuare l’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura (risposte del 24 novembre 2021, n. 791 e del 9 novembre 2020, n. 538).
Sono state superate, pertanto, le limitazioni previste dalle prime bozze della Legge di bilancio 2022.
Proroga per gli Iacp e le cooperative
Gli istituti autonomi case popolari (Iacp, comunque denominati) e gli enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp (se istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing») potranno beneficiare del super ecobonus del 110% (non il super sisma bonus, il fotovoltaico e le colonnine al 110%) anche per le spese sostenute nei primi 6 mesi del 2023 (articolo 119, comma 3-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34). In alternativa, potranno beneficiare del Superbonus del 110% per tutti gli interventi anche per le spese sostenute nel 2023, se alla data del 30 giugno 2023 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo (articolo 119, comma 8-bis, Dl 19 maggio 2020, n. 34). Questa seconda proroga alla fine del 2023 per tutti gli interventi agevolati con il Superbonus del 110% varrà anche per gli interventi «trainati» (oltre che quelli «trainanti», rari, ma possibili) effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio degli Iacp.
Ripartizione della detrazione
Solo «per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022», la detrazione del Superbonus del 110% dovrà essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo, a differenza delle 5 quote previste per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Altre proroghe
La Legge di bilancio 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2024 anche tutte le seguenti detrazioni:
Il bonus facciate, invece, che è rimasto in vigore con la percentuale di detrazione del 90% per tutto il 2020 e il 2021, è stato prorogato a tutto il 2022, ma con una riduzione dell’aliquota al 60 per cento.
Per il bonus colonnine ordinario, la cui detrazione è pari al 50%, in 10 anni (articolo 16-ter del Dl 4 giugno 2013, n. 63), la Legge di bilancio 2022 non ha previsto alcuna proroga, pertanto, è stata confermata la scadenza del 31 dicembre 2021.
Fotovoltaico
Con effetto dal primo gennaio 2022, la Legge di bilancio 2022 ha riscritto completamente le norme agevolative relative alla detrazione del 110% per l’installazione di impianti solari fotovoltaici e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (le colonnine), togliendo il periodo agevolato, ma collegando maggiormente le regole applicabili a questi tre bonus a quelle per gli interventi che li trainano al 110%.
Quindi, il periodo agevolato per il fotovoltaico (e conseguentemente per i relativi sistemi di accumulo) è lo stesso previsto per il super ecobonus dei 3 interventi trainanti (comma 1), se il fotovoltaico e l’accumulo sono trainati al 110% dal super ecobonus ovvero è lo stesso previsto per il super sisma bonus (comma 4), se il fotovoltaico e l’accumulo sono trainati al 110% dal super sisma bonus.
Lo stesso vale per le colonnine, le quali possono essere trainate al 110% solo dal super ecobonus previsto per i tre interventi trainanti (non dal super sisma bonus); per loro, il periodo agevolato è lo stesso di quest’ultima agevolazione (articolo 119, commi 5, 6, 8 e 8-quater, Dl 19 maggio 2020, n. 34).
Inoltre, la Legge di bilancio 2022 ha tolto dalle norme relative al fotovoltaico e alle colonnine l’indicazione della ripartizione in 5 quote annuali per le spese sostenute dal primo giugno 2020 al 31 dicembre 2021 o in 4 quote annuali per le spese sostenute dal primo gennaio 2022 in poi, lasciando solo la ripartizione tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo. Questa modifica del testo, però, non varia la ripartizione in 5 anni prevista per le spese sostenute dal primo giugno 2020 al 31 dicembre 2021, in quanto la Legge di bilancio 2022 è entrata in vigore il 1° gennaio 2022 e la norma in vigore nel periodo compreso tra il primo giugno 2020 e il 31 dicembre 2021 prevedeva correttamente la partizione della detrazione in 5 anni. Pertanto, la modifica normativa non deve essere intesa come la riduzione da 5 a 4 anni anche della ripartizione della detrazione per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Abrogazione del decreto antifrode (dl 11 novembre 2021, n. 157)
La Legge di bilancio 2022 ha abrogato, con effetto dal 1° gennaio 2022, il decreto Antifrode (Dl 11 novembre 2021, n. 157), prevedendo che resteranno validi gli atti e i provvedimenti adottati e saranno fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto. In ogni caso, tutte le disposizioni in esso contenute sono state inserite, con piccole modifiche, nella stessa Legge di bilancio 2022 con effetto dal 1° gennaio 2022.
Congruità
Dal 12 novembre 2021 l’asseverazione della congruità delle spese, in base ai prezzari individuati dall’articolo 3, comma 2, del decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 (il quale rimanda al punto 13 dell’allegato A dello stesso decreto), nonché in base «ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni», da un decreto del Ministro della Transizione ecologica da emanarsi entro il 9 febbraio 2022, deve essere predisposta, non solo, come avveniva prima, per la fruizione diretta in dichiarazione o per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura del super ecobonus, del super sisma bonus e, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020, dell’ecobonus e del bonus facciate qualificato, cioè con pratica Enea (articolo 119, comma 13-bis, Dl 34/2020), ma anche per l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura (anche delle rate residue, dopo un iniziale passaggio in dichiarazione) di tutti gli altri bonus edili, per i quali questa opzione è possibile, ovvero:
Per questi bonus edili l’asseverazione di congruità non è necessaria per la fruizione diretta della detrazione in dichiarazione dei redditi, ma come detto solo per la cessione o lo sconto in fattura.
Dal primo gennaio 2022, inoltre, per i bonus edili non al 110%, cedibili o scontabili, il visto di conformità e l’asseverazione di congruità non sono richieste:
Queste due ipotesi di esonero dal visto di conformità e dall’asseverazione di congruità non valgono per le cessioni sottoscritte dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021 ovvero per quelle sottoscritte prima, ma con fatture e/o bonifici effettuati in questo periodo di vigenza del decreto Antifrode.
Opzione per la cessione o lo sconto in fattura anche per i bonus non 110%
L’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dei crediti, prevista dall’articolo 121, commi 1 e 7-bis, del Dl 19 maggio 2020, n. 34, per il Superbonus del 110% fino al 31 dicembre 2025 sarà possibile fino al 2024 anche per i seguenti interventi:
Detrazione del visto di conformità per l’opzione dei bonus non 110%
Il costo per il rilascio del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese, previsto per l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per tutti i bonus edili non al 110%, per i quali questa opzione è possibile (cioè per il bonus casa rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto dal 2022, l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus facciate, gli impianti fotovoltaici e l’eliminazione delle barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%), richiesto dal 12 novembre 2021 è detraibile solo dal 1° gennaio 2022, in quanto la Legge di bilancio 2022 ha introdotto questa possibilità da tale data per le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni relative a queste opzioni, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi.
Per le opzioni relative al Superbonus del 110%, invece, l’articolo 119, comma 15, Dl 34/2020, concedeva già la detrazione per le asseverazioni indicate nei commi 3 e 13 e il visto di conformità del comma 11. Per i suddetti bonus edili non al 110%, invece, il visto di conformità e l’asseverazione di congruità sono contenuti nell’articolo 121, comma 1-ter, Dl 34/2020, pertanto non ricomprese in questa previsione operante anche prima del primo gennaio 2022 (indicazioni del Servizio bilancio del Senato nel dossier di analisi del decreto Antifrodi e interrogazione in commissione Finanze alla Camera del 10 dicembre 2021, n. 5-07234).
Barriere architettoniche
Per le spese «sostenute» nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, da parte dei «contribuenti» (senza nessuna distinzione, quindi, anche per i soggetti Ires e non solo per quelli Irpef), è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare e da ripartire in 5 quote annuali di pari importo, del 75% su un ammontare complessivo di spesa agevolata non superiore a:
Anche per questa nuova detrazione è possibile fare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura dei crediti (articolo 121, comma 2, lettera f), Dl 19 maggio 2020, n. 34).