I soggetti titolari di partita IVA, in generale, saranno tenuti, in luogo dell’obbligo di presentazione annuale del c.d. “spesometro”, ad inviare all’Agenzia delle Entrate la comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse, nonché di quelle ricevute e registrate.
Decorrenza
Il nuovo obbligo comunicativo si applica a decorrere dall’1.1.2017
Nella comunicazione in oggetto dovranno essere indicati i dati di tutte le operazioni (attive e passive) rilevanti ai fini IVA, documentate mediante fattura, nota di variazione o bolletta doganale.
Più specificamente, la comunicazione dovrà riportare i dati:
L’invio della comunicazione deve essere effettuato in via telematica, secondo modalità che verranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Termini di invio
In linea generale, la comunicazione dei dati delle fatture dovrà essere trasmessa entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre.
Il termine di invio relativo ai dati del secondo trimestre è fissato al 16 settembre (in luogo del 31 agosto).
La comunicazione dovrà quindi essere trasmessa:
Per il primo semestre 2017 la comunicazione dei dati delle fatture relativa al periodo gennaio – giugno, dovrà essere effettuata entro il 25.7.2017.
Regime sanzionatorio
Il nuovo co. 2-bis dell’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione pari a 2,00 euro in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ciascuna fattura nell’ambito delle comunicazioni trimestrali di cui all’art. 21 del DL 78/2010, con un massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre.
Tuttavia, il soggetto passivo IVA può beneficiare della riduzione della sanzione laddove, entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, regolarizzi la propria posizione (effettuando la comunicazione o inviando i dati corretti). In tal caso, la sanzione è ridotta alla metà (1,00 euro per ciascuna fattura), entro un limite massimo di 500,00 euro.
La norma esclude l’applicazione della disciplina del c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 D.Lgs. 472/97, per cui le sanzioni applicate relativamente a ciascuna fattura, i cui dati non sono stati comunicati, ovvero sono stati comunicati in modo errato, devono sommarsi singolarmente.
I soggetti passivi IVA saranno obbligati a comunicare trimestralmente, oltre ai dati delle fatture, anche i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche.
Decorrenza
L’obbligo di trasmissione della nuova comunicazione si applica a decorrere dall’1.1.2017.
Ambito oggettivo
Nella comunicazione devono essere riportati i dati delle liquidazioni periodiche IVA, sia che queste siano state effettuate con cadenza mensile, sia che le stesse siano state effettuate con cadenza trimestrale.
La comunicazione deve essere inviata anche qualora dalla liquidazione periodica dell’imposta emerga un’eccedenza a credito.
Modalità di invio
L’invio della comunicazione dovrà essere effettuato in via telematica.
Termini di invio
Per espressa previsione normativa, i termini di trasmissione della comunicazione della liquidazione I.V.A. periodica coincidono con quelli prescritti per l’invio delle Fatture attive e passive.
La comunicazione deve quindi essere trasmessa:
Pertanto, anche nel primo anno di applicazione, i dati delle liquidazioni relative ai primi due trimestri dovranno essere comunicati secondo i termini ordinariamente previsti (entro il 31.5.2017, per il primo trimestre, ed entro il 16.9.2017, per il secondo trimestre).
Effetti sul versamento dell’imposta
Il nuovo adempimento non modifica gli ordinari termini di versamento dell’imposta.
Pertanto, i contribuenti “mensili” continueranno a versare l’imposta con tale periodicità indipendentemente dalla cadenza trimestrale di invio della comunicazione.
Regime sanzionatorio
Nelle ipotesi di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui all’art. 21-bis del DL 78/2010, il nuovo co. 2-ter dell’art. 11 del DLgs. 471/97 prevede l’applicazione di una sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.
Credito d’imposta per i costi di adeguamento
In considerazione dei costi per l’adeguamento tecnologico connesso alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, è prevista l’attribuzione, per una sola volta, di un credito d’imposta di 100,00 euro a favore dei soggetti che:
Il credito d’imposta è attribuito a condizione che si tratti di soggetti: