Con le norme emanate a fine anno scorso (Decreto Legge 119/2018, convertito in Legge 136 del 19/12/2018 – Legge 145/2018 del 30/12/2018) è stata messa in atto la così detta “pace fiscale”.
L’obbiettivo è quello di proporre soluzioni per quasi tutti i debiti in essere permettendo ai contribuenti di pagare gli importi dovuti senza sanzioni e interessi, rateizzando in cinque anni il dovuto e definendo così le cartelle esattoriali.
Di seguito un breve sunto di quali sono le possibilità di chiusura dei debiti esattoriali e tributari previste dalle nuove normative in tema di “pace fiscale”:
ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE
Al contribuente, che presenterà domanda entro il 30 aprile 2019, è concessa la possibilità di pagare i propri debiti al netto di sanzioni e interessi di mora. I contribuenti potranno dilazionare gli importi fino a cinque anni e si vedranno ridotti gli interessi sulla rateizzazione. Ammessi alla rottamazione, saranno i debiti risultanti da cartelle esattoriali per carichi affidati tra il 2000 ed il 2017. Il modulo per aderire è pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in 18 rate, le prime due ciascuna pari al 10% del totale, con scadenza 31/7 e 30/11/2019, le restanti 16 di pari ammontare in data 28/2 – 31/5 – 31/8 – 30/11 a partire dal 2020 fino al 2023.
STRALCIO TOTALE MINI-CARTELLE FINO A 1.000 EURO
A beneficiarne saranno i contribuenti con cartelle pendenti relative a qualsiasi tributo, compresi tributi locali non pagati, come IMU, TASI e TARI o relative a multe per violazione del codice della strada fino a 1000 euro per singolo carico. La cancellazione delle mini-cartelle sarà automatica e quindi il contribuente non dovrà effettuare nessuna richiesta.
SALDO E STRALCIO CARTELLE PER ISEE INFERIORE A € 20.000
La legge di bilancio (L. 145/2018) ha introdotto la possibilità per i contribuenti in difficoltà economica, che attestino un ISEE inferiore a € 20.000 di rottamare le cartelle con saldo e stralcio anche della misura del tributo. In questo caso, infatti, oltre a non essere dovuti interessi e sanzioni, sarà possibile pagare solo una percentuale del tributo iscritto a ruolo, (per carichi affidati all’agente della riscossione entro il 31/12/2017), nella misura del 16% con ISEE inferiore a € 8.500 – 20% con ISEE compreso tra € 8.501 ed € 12.500 – 35% con ISEE compreso tra € 12.501 ed € 20.000.
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE PENDENTI
Con il decreto sulla Pace Fiscale, i contribuenti potranno chiudere le vertenze fiscali pendenti con l’Agenzia delle Entrate pagando:
● il 90% dei tributi senza interessi e sanzioni, se il contenzioso è pendente in primo grado oppure il 100% se AdE è risultata vittoriosa nel grado di giudizio discusso;
● il 40% dei soli tributi in caso di soccombenza dell’AdE e vittoria del contribuente con sentenza di primo grado (CTP);
● il 15% dei soli tributi in caso di soccombenza dell’AdE e vittoria del contribuente con sentenza di secondo grado (CTR).
In caso di doppia vittoria del contribuente sia in primo che in secondo grado, con causa pendente in cassazione, il contenzioso può essere definito col pagamento del 5% dei soli tributi.
In caso di accoglimento parziale del ricorso, e/o comunque di soccombenza ripartita, per definire il contesto occorrerà versare il 100% del tributo relativo alla parte di atto confermata e la misura ridotta come sopra indicato per la parte di atto annullata dalla Commissione Tributaria.
Il dovuto per la definizione può essere pagato in 20 rate trimestrali la prima delle quali entro il 31/5/2019, le successive al 31/8 – 30/11 – 28-2 e 31/5 degli anni seguenti fino al 2023.
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA
É stata eliminata la parte relativa alla possibilità di presentare dichiarazioni reddituali integrative. È stata introdotta invece la possibilità di sanatoria delle irregolarità formali versando 200 € per ciascun periodo di imposta cui si riferiscono le violazioni.
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