La Legge di Bilancio 2019 ha riaperto i termini per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione societarie.
La rivalutazione dei terreni prevede, per chi ne ha i requisiti, di poter rivalutare il valore fiscale dei terreni posseduti in modo da ridurre o azzerare le eventuali plusvalenze al momento della loro cessione.
La rivalutazione delle quote societarie è più vantaggiosa per i contribuenti che sono in procinto di effettuare, nel breve periodo una cessione di quote sociali.
Il vantaggio infatti consiste nella riduzione delle imposte che risulterebbero dovute sulle plusvalenze derivanti dalla vendita delle partecipazioni e/o dei terreni.
Infatti, versando un’imposta sostitutiva entro il 30/6/2019, sul valore risultante da apposita perizia di stima redatta da un commercialista revisore legale, il contribuente potrà evitare o ridurre il proprio carico fiscale. Attraverso la rivalutazione, la plusvalenza tassabile che viene generata a seguito della cessione della partecipazione, sarà ridotta in funzione della base alla rivalutazione effettuata sul valore d perizia.
Le partecipazioni interessate alla rivalutazione sono quelle possedute da:
> persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa
> società semplici
> società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del TUIR
> enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale
> soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia
La rivalutazione è possibile per i terreni e/o partecipazioni che i contribuenti detengono alla data del 01 gennaio 2019, (quindi sono esclusi acquisti effettuati durante il periodo 2019) e, il termine ultimo per aderire è fissato alla data del 30 giugno 2019, termine entro il quale redigere e giurare la perizia di stima.
Come da interpello 153 dell’Agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2018, il contribuente che ha versato la prima rata dell’imposta sostitutiva ma che non è in possesso della perizia di stima giurata nei tempi previsti (30/6/2019) , non potrà usufruire dei vantaggi della rivalutazione delle partecipazioni.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva da pagare per i contribuenti che intendono usufruire di questa possibilità sono:
11% per la detenzione di partecipazioni qualificate
10% per chi detiene partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili
Il pagamento dell’imposta sostitutiva, da effettuarsi entro il 30 giugno 2019, potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in tre rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2019; la seconda entro il 30 giugno 2020 maggiorata dell’interesse del 3%; la terza entro il 30 giugno 2021 maggiorata dell’interesse del 6%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà essere eseguito con modello F24.
Per ulteriori informazioni e per una consulenza, anche on line, relativa al tema della rivalutazione di terreni e partecipazioni, scrivici a [email protected] il nostro team di esperti sarà a tua disposizione per supportarti.