Al via il nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (Legge 19 ottobre 2017, n. 155 – D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14) che, nel riformare completamente la disciplina del Fallimento e altri strumenti di composizione della crisi d’impresa, (concordato, accordi, piani, attestati) si pone l’ obiettivo di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese e di salvaguardare la capacità imprenditoriale di coloro che si trovano in crisi e difficoltà, allo scopo di tentare di salvare le imprese o la parte buona di esse dal fallimento, che si chiamerà.
Questa riforma, che riguarderà sia le società quotate che non quotate, comporterà notevoli e importanti modifiche alla governance delle imprese.
Le società dovranno dotarsi di strumenti organizzativi idonei per individuare preventivamente il loro eventuale stato di crisi e porre in essere le azioni di allerta che dovranno mirare a:
▪ anticipare l’emersione della crisi di impresa;
▪ costituire uno strumento di sostegno diretto ad analizzare le cause della sofferenza economica e finanziaria dell’impresa;
▪ fornire un servizio di composizione della crisi funzionale alle trattative per il raggiungimento dell’accordo con i creditori;
L’introduzione di questa Legge rappresenta una nuova sfida soprattutto per le società non quotate che, al loro interno, dovranno infondere una nuova cultura orientata alla pianificazione ed al controllo e, di conseguenza, dovranno applicare un nuovo modello di gestione in grado di valutare gli eventuali rischi derivanti da scelte strategiche ed operative soprattutto in ambito finanziario e di investimento.
La Riforma, , non prevede solo la creazione di procedure di allerta, ma prevede anche iniziative ed azioni in grado di rilevare tempestivamente lo stato di crisi e di ripristinare rapidamente le condizioni di equilibrio economico-finanziario iniziali.
Il rispetto del codice è un importante punto di partenza per attuare una corretta gestione ed assunzione dei rischi d’impresa, di cui l’insolvenza è solo una componente.
L’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi (vale a dire procedure di allerta e sistemi di monitoraggio della situazione economico-finanziaria) ed assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
A sua volta, «l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato (non è sufficiente introdurre procedure di allerta basate sulla mera valutazione di indici finanziari o altri indicatori sintetici del rischio d’insolvenza) ai sensi dell’articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell’assunzione di idonee iniziative »: dovrà cioè predisporre un protocollo operativo che consenta di monitorare il rischio economico-finanziario.
Il rispetto di queste disposizioni costituisce la legittimazione per il trasferimento (parziale) a terzi del rischio, sia sotto forma di capitale che di debito.
Solo applicando questo modello di governance le imprese saranno in grado di creare valore economico nel lungo periodo, continuità nel tempo e sostenibilità finanziaria.
Per maggiori approfondimenti e per una consulenza anche on line, il nostro Studio è a tua disposizione.