Fonte: MementoPiù
Definitivo il dietrofront sul limite al contante: è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del DL 228/2021 coordinato con la legge di conversione recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.», in vigore dal 01/03/2022.
Come noto, dal 1º gennaio 2022, il limite all’utilizzo del contante era stato portato a € 1.000, in virtù delle disposizioni dal decreto Fiscale 2020 del governo Conte-bis. L’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe ha di fatto sospeso la nuova soglia riportandola a quella precedentemente prevista (€ 2.000) fino a tutto il 2022.
Immutato, invece, il minimo edittale per le sanzioni previste per i trasgressori fissato in € 1.000 a decorrere dal 1º gennaio 2022.
L’intento della norma
Il legislatore nell’ultimo decennio, recependo anche le sollecitazioni provenienti dall’Unione europea, è intervenuto spesso in materia di contrasto all’evasione fiscale, sia introducendo degli strumenti finalizzati a tracciare ogni trasferimento di denaro sia modificando i limiti di utilizzo per il contante.
La normativa relativa alla limitazione dell’utilizzo del contante rappresenta, quantomeno nell’idea del legislatore italiano, una misura volta a impedire il riciclaggio di denaro. La ratio della norma assolve in ogni caso una duplice funzione: da una parte, rafforza i meccanismi di prevenzione all’utilizzo del sistema finanziario a finalità di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e, dall’altra, impedisce che, attraverso l’utilizzo di tali strumenti, si realizzino operazioni “sommerse”.
Val la pena sottolineare che la limitazione al contante è uno degli strumenti di lotta al riciclaggio più controverso. Autorevole dottrina, da sempre, ne discute la reale efficacia in termini di contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio.
Tetto di € 2.000: i pagamenti consentiti
La soglia prevista è valida per il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche. Il limite opera anche nei confronti dei trasferimenti sopra soglia, indipendentemente dalla causa o dal titolo, effettuati con più pagamenti che, anche se inferiori alla soglia, appaiono artificiosamente frazionati.
È, invece, consentito il pagamento oltre il limite imposto ove corrisposto attraverso una duplice modalità di pagamento: in parte con contanti e in parte con pagamento tracciabile (bancomat, carta di credito, bonifico, ecc.).
Non rientrano, infine, nel divieto i prelievi e i versamenti in banca, poiché non si tratta di trasferimenti di denaro tra due soggetti distinti, bensì di movimenti che riguardano una sola persona.
Le sanzioni in caso di violazione
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 50.000.
Il decreto fiscale ha disposto che “Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro.”
La legge di conversione, con modificazioni, del decreto Milleproroghe, rinviando di fatto al prossimo anno l’abbassamento della soglia a € 1.000€ non è intervenuta, tuttavia, sull’impianto sanzionatorio vigente, lasciando immutato il minimo edittale originariamente previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022.