Fonte: Il Sole 24 Ore del 22 marzo 2022
L’obbligo introdotto dall’articolo 4, del Dl 13/2022 (decreto antifrodi), oltre a imporre un nuovo sistema di verifica delle aziende dell’edilizia mette l’accento su una questione più ampia, ossia la corretta applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
Facendo un passo indietro, l’applicazione dei contratti collettivi del settore, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in base all’articolo 51 del Dlgs 81/2015, dal 27 maggio diventa la condizione per consentire ai contribuenti di accedere ai vantaggi fiscali indicati dalla norma, connessi ai lavori edili e di ingegneria civile che connotano l’attività dei cantieri cosiddetti “temporanei”, come elencati nell’allegato X, del Dlgs 81/2008.
Chi applica il contratto
Ma quali sono le aziende tenute ad applicare i Ccnl dell’edilizia? Pur nel rispetto del principio di libertà sindacale, la risposta va ricercata nelle disposizioni che gli stessi contratti collettivi delineano in merito alla loro sfera di applicazione.
La prassi dell’Ispettorato
Sul punto, la prassi dell’Ispettorato nazionale del lavoro ha più volte richiamato i propri ispettori a effettuare verifiche volte ad accertare se la mancata applicazione dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possa determinare problematiche di dumping.
Perimetro ampio per la Cassa
Ad esempio, il Ccnl Edili industria, recentemente rinnovato, abbraccia il perimetro delle imprese che svolgono le lavorazioni elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse. Nella pratica, si tratta delle attività di costruzioni edili, idrauliche (ad esempio, acquedotti, pozzi d’acqua, canali, e così via), movimento di terra, costruzioni stradali e ferroviarie, ponti e viadotti eccetera.
Inoltre, le aziende che svolgono una delle lavorazioni elencate nei Ccnl per i dipendenti delle imprese edili e affini hanno l’obbligo di iscrizione e presentazione delle denunce e dei relativi pagamenti alla Cassa edile di competenza per territorio, a prescindere dalla loro forma giuridica e dal settore di appartenenza (industria, artigianato o cooperativo). Anche le imprese non aventi alle dipendenze lavoratori con qualifica di operai ma che risultano classificate all’Inps come imprese esercitanti attività edile (tramite il codice C.S.C.) sono tenute a iscriversi alla Cassa edile, pur senza ulteriori obblighi di denuncia o pagamento.
Il ruolo di Cassa edile
In sintesi, tra i diversi compiti affidati dal Ccnl, la Casse edile provvede a gestire in favore dei lavoratori, accantonamenti per gratifica natalizia e ferie; prestazioni di malattia e infortunio e di assistenza; anzianità professionale edile (Ape).
Fatte salve alcune deroghe per via delle convenzioni tra Paesi, anche le imprese con sede in un altro Stato hanno l’obbligo di applicare ai lavoratori impegnati in cantieri ubicati in Italia condizioni economiche equivalenti a quelle previste dalla contrattazione collettiva di settore, ivi compresi i trattamenti retributivi erogati dalla Cassa edile.
La Cassazione
Peraltro, indipendentemente dal codice Istat attribuito all’impresa in fase di inquadramento, l’ordinanza della Cassazione 9803/2020 ha affermato che le imprese che si occupano di edilizia e che applicano il Ccnl, hanno l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile.
La verifica di conformità
Infine, tornando alla disposizione del decreto 4/2022, questa impone di indicare, per i lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022, purché d’importo superiore a 70mila euro, tanto nell’atto di affidamento dei lavori quanto nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione degli stessi, che i lavori medesimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi sopra richiamati.
Il rispetto di tale duplice adempimento dovrà essere puntualmente verificato ai fini del rilascio del visto di conformità, laddove previsto, da parte dei soggetti a ciò abilitati, cioè a cura dei Caf e dei professionisti abilitati.