Fonte: NT+ ILSOLE24ORE 25 Aprile 2022
Ormai sembra che ci siamo: anche i forfettari dovranno utilizzare la fattura elettronica. E vista la ravvicinata partenza dell’obbligo è bene che comincino a familiarizzare con lo strumento e le sue «codifiche», tra cui i diversi «codici natura».
In base al testo del decreto Pnrr 2 approvato in seconda lettura dal Consiglio dei ministri del 21 aprile, i forfettari devono passare dal 1° luglio all’e-fattura, fino ad ora “esplorata” da coloro che operano nei confronti della Pa e da quelli che l’hanno adottata spontaneamente. Anche se i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’Iva in rivalsa le complicazioni, non mancano.
Focalizziamo l’attenzione sulle operazioni attive. Il forfettario che oggi emette fattura cartacea non addebita l’Iva e si limita a dare conto dell’applicazione del regime agevolato indicandone i riferimenti normativi.
In caso di emissione di fattura elettronica, bisogna innanzitutto configurare il regime fiscale adottato (RF19) e la maggior parte dei software in commercio propongono automaticamente la dicitura e il riferimento normativo che si è soliti indicare sulle fatture cartacee. Il codice natura da valorizzare per le operazioni “interne” è «N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi», come specificato nella guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro dell’agenzia delle Entrate.