Da ieri, lunedì 16 agosto, è possibile, per l’acquisto di navi adibite alla navigazione in alto mare e per la fornitura alle stesse di beni e servizi, avvalersi dell’esenzione dall’applicazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell’art.8 bis e 7sexies, comma 1, lettera e bis), D.P.R. 633/1972, solo dietro la presentazione, da parte dell’armatore, di una Dichiarazione che attesti l’utilizzo di tale mezzo per la navigazione in alto mare.
Tale obbligatorietà è stata prevista dall’art. 1 commi da 708 a 712 della Legge di Bilancio 178/2020 per tutti coloro che intendono acquistare navi da diporto, che intendono fornire servizi o beni (es. cessioni di beni destinati a dotazioni di bordo), e per gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine.
Secondo la nuova normativa, una nave può essere considerata adibita alla navigazione in alto mare, se nell’anno solare precedente a quello in cui viene presentata la Dichiarazione, o, in caso di primo utilizzo, nell’anno in cui la stessa viene presentata, effettua un numero di viaggi in alto mare superiore al 70% (viene considerato viaggio in alto mare il tragitto compreso tra due approdi durante il quale è superato il limite delle acque territoriali).
Come procedere all’adempimento
Nello specifico la Dichiarazione, redatta in conformità con il modello approvato con provvedimento del 15 giugno 2021 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovrà essere trasmessa telematicamente all’Agenzia (tramite i canali Entratel, previa compilazione della Dichiarazione con apposito Software disponibile sul sito dell’Agenzia), la quale rilascerà poi apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.
Gli estremi di tale protocollo dovranno poi essere indicati nelle fatture emesse in base alla stessa, e saranno resi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia sia al soggetto dichiarante sia al soggetto indicato come parte contraente nella Dichiarazione.
Per potersi avvalere dell’esenzione, in fattura gli importi dovranno essere indicati come non imponibili IVA con natura N3.4- operazioni assimilate alle esportazioni, e nella stessa bisognerà evidenziare la voce “Nautica” nel campo “Tipo Dato” e, sempre in fattura, dovrà essere indicato il numero di protocollo di ricezione della Dichiarazione trasmessa.
In data 11/08/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti della nuova normativa, specificando come i passaggi sopra descritti siano necessari per i soggetti residenti.
Per coloro non residenti all’interno dello Stato italiano è stata prevista una procedura semplificata, difatti tali soggetti potranno trasmettere una copia della Dichiarazione scansionata, firmata e con una copia del documento d’identità allegato, al Centro Operativo di Pescara, specificando nell’oggetto della PEC <<DICHIARAZIONE “NAUTICA” ALTERNATIVA AL PROVVEDIMENTO DEL 15 GIUGNO 2021>>
Il COP comunicherà poi all’indirizzo mail da cui è pervenuta la Dichiarazione il numero di protocollo di ricezione, tale documentazione dovrà poi essere inviata al cedente/prestatore al fine di poter indicare in fattura tali dati.
Viene specificato, nel Chiarimento fornito dall’Agenzia, che tale modalità è prevista esclusivamente per i soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati all’interno dello Stato italiano.
Genova, 17 agosto 2021
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