Fonte: Il Sole 24 Ore del 12 marzo 2022
Il 31 marzo 2022 scade il termine entro il quale è possibile inviare la comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2022. La prenotazione del bonus, attiva dal 1° al 31 marzo 2022, deve essere effettuata attraverso i servizi telematici delle Entrate, utilizzando la procedura nella sezione dell’area riservata «Servizi» alla voce «Agevolazioni», accessibile con Spid, Cns o Cie.
Nella comunicazione deve essere indicato l’ammontare degli investimenti pubblicitari (distinto tra stampa e emittenti televisive e radiofoniche) che il soggetto intende realizzare nel corso del 2022. A seguito del ricevimento delle prenotazioni il dipartimento per l’Informazione e l’editoria forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto. L’ammontare del credito di imposta utilizzabile è disposto con provvedimento del Dipartimento dopo l’accertamento in ordine agli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati. Per poter fruire del bonus 2022, sarà quindi necessario inviare, con le stesse modalità telematiche, dal 1° al 31 gennaio 2023, la «dichiarazione sostitutiva» relativa agli investimenti pubblicitari effettivamente realizzati.
Anche per il 2022 il credito di imposta è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”, entro il limite massimo di 90 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Pertanto, per il 2022 (al pari di quanto accaduto nel 2021 e 2020), viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.
Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, il Dipartimento procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante. Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
Le spese relative agli investimenti pubblicitari si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir, ovvero quando le prestazioni sono ultimate.