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Egregio Lettore, come di consueto, di seguito trova un riepilogo schematico delle principali novità di interesse fiscale portate dalla legge di stabilità 2016.
Ho suddiviso l’informativa in due parti, nella prima gli argomenti che ho ritenuto di maggiore interesse e diffusione e, nella seconda parte, le altre novità legislative.
PRIMA PARTE- DISPOSIZIONI INERENTI LE IMPRESE E I REDDITI DI LAVORO AUTONOMO Regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. “regime forfetario”).
Sono state apportate alcune modifiche al regime fiscale agevolato per autonomi di cui alla L. 190/2014 (c.d. “regime forfetario”), efficaci a decorrere dall’1.1.2016. Limiti di ricavi e compensi Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime, da valutare con riferimento all’anno precedente, sono state aumentate di 10.000,00 euro per tutte le attività, salvo per quelle professionali per le quali l’incremento ammonta a 15.000,00 euro. Limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati per accedere o permanere nel regime forfetario, i redditi di lavoro dipendente e assimilati, percepiti nell’annualità precedente, non devono superare 30.000,00 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Aliquota d’imposta per chi inizia l’attività:
I soggetti che iniziano l’attività possono applicare al reddito forfetariamente determinato l’aliquota d’imposta sostitutiva del 5% (anziché del 15%), per i primi cinque anni dell’attività.
L’agevolazione opera a condizione che:
· il soggetto non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio della nuova attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
· qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi realizzati nel periodo d’imposta precedente non sia superiore ai limiti reddituali previsti per la specifica attività.
Regime contributivo agevolato opzionale Gli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario possono beneficiare di una riduzione del 35% dell’ordinaria contribuzione prevista per le Gestioni degli artigiani e dei commercianti dell’INPS.
Ammortamenti – Maggiorazione del 40% del costo d’acquisto di beni (c.d. “superammortamenti”) Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. In sostanza, se il costo d’acquisto di un bene strumentale è pari a 100, il costo deducibile ai fini dell’ammortamento fiscale sarà pari a 140.
Considerando, per ipotesi, un’aliquota di ammortamento del 20%, la deduzione sarà pari a 28 per 5 anni, invece che a 20.
Periodo agevolato
Gli investimenti oggetto dell’agevolazione sono quelli effettuati dal 15.10.2015 al 31.12. 2016.
Autovetture
Viene previsto che siano altresì maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing dei beni di cui all’art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR.
Pertanto: · anche per le autovetture vale l’incremento del costo di acquisizione del 40%; · il limite al costo fiscale (ad esempio, 18.075,99 euro per l’acquisto di autovetture) è incrementato della stessa misura (quindi, 25.306,00 euro); · la percentuale di deducibilità (ad esempio, 20% e 80% per agenti e rappresentanti) resta invece invariata.
Acconti
La norma sui “super-ammortamenti” non produce effetti sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015. Inoltre, la determinazione dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle nuove disposizioni. Studi di settore La norma agevolativa prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore.
Assegnazione e cessione di beni ai soci e trasformazione in società semplice
Le società di persone e di capitali possono assegnare o cedere beni ai soci, o trasformarsi in società semplice, beneficiando di riduzioni per quanto riguarda le imposte dirette e indirette. Benché le operazioni in questione abbiano quali naturali destinatarie le società di comodo, esse possono essere effettuate anche da società che svolgono un’ordinaria attività d’impresa. Beni agevolabili Possono essere assegnati o ceduti ai soci i beni immobili (tranne quelli strumentali per destinazione) e i beni mobili iscritti nei pubblici registri (es. autoveicoli, imbarcazioni, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali. La trasformazione in società semplice è possibile se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni (es. società di gestione immobiliare). Imposte sostitutive dovute dalla società Sulle plusvalenze che emergono a seguito delle operazioni agevolate .
Differenza tra il valore normale dei beni e il loro costo fiscale, per l’assegnazione o la trasformazione, e alla differenza tra il corrispettivo e il costo fiscale, per la cessione) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. L’aliquota è incrementata al 10,5% se la società risulta di comodo per almeno due annualità su tre del triennio 2013-2015. Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva. Se per effetto dell’assegnazione o della trasformazione sono annullate riserve in sospensione d’imposta, su di esse è dovuta un’imposta sostitutiva del 13%. Reddito in natura dei soci assegnatari Se la società annulla riserve di utili per effetto dell’assegnazione, i soci conseguono un reddito in natura, che viene ridotto in misura pari all’ammontare sul quale la società ha assolto l’imposta sostitutiva dell’8% o del 10,5%. IVA e imposte indirette
Per le assegnazioni e le cessioni agevolate le aliquote dell’imposta di registro, se dovuta in misura proporzionale, sono ridotte al 50%, mentre le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Non vi sono, invece, agevolazioni per quanto riguarda l’IVA che, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari. Versamenti Le imposte sostitutive sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta devono essere versate: · per il 60% entro il 30.11.2016; · per il rimanente 40% entro il 16.6.2017. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito. Estromissione dell’immobile dell’imprenditore individuale L’imprenditore individuale può estromettere dal regime d’impresa gli immobili strumentali posseduti, assolvendo sulla differenza tra il valore normale degli immobili e il loro costo fiscalmente riconosciuto un’imposta sostitutiva dell’8%. Per determinare tali plusvalenze è possibile utilizzare, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale; le agevolazioni non vengono meno se il valore normale (o il valore catastale) sono inferiori al costo fiscale, non essendovi quindi necessità di assolvere l’imposta sostitutiva. Imposte indirette L’IVA, se dovuta, deve essere assolta nei modi (e nei termini) ordinari, anche se nella maggior parte dei casi il regime naturale dell’operazione è l’esenzione. Non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Studio Dott. Fabrizio Vigo Ragioniere Commercialista – Revisore Legale –Legge di stabilità 2016
Adempimenti
L’estromissione deve avvenire entro il 31.5.2016 (senza particolari opzioni da esercitare, ma solo attraverso il comportamento concludente dell’imprenditore, ad esempio con apposite annotazioni in contabilità); per effetto dell’estromissione l’immobile si considera posseduto dalla persona fisica in qualità di “privato” non imprenditore dall’1.1.2016. Versamenti L’imposta sostitutiva dell’8% deve essere assolta: · per il 60% entro il 30.11.2016; · per il rimanente 40% entro il 16.6.2017. È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito. Rivalutazione dei beni d’impresa Sono state riaperte le disposizioni in materia di rivalutazione dei beni d’impresa; per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, l’operazione deve essere effettuata nel bilancio al 31.12.2015. Beni rivalutabili Possono essere rivalutati: · i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa; · le partecipazioni in società controllate e collegate che rappresentano immobilizzazioni finanziarie. I beni rivalutabili devono risultare dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2014. Effetti fiscali Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un’imposta sostitutiva pari: · al 16%, per i beni ammortizzabili; · al 12%, per i beni non ammortizzabili. I maggiori valori sono riconosciuti ai fini fiscali: · in linea generale, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel quale la rivalutazione è eseguita (2018, per i soggetti “solari”); · ai soli fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, dall’inizio del quarto esercizio successivo (dall’1.1.2019, per i soggetti “solari”). Versamenti L’imposta sostitutiva deve essere versata in un’unica soluzione, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d’imposta 2015.
Studio Dott. Fabrizio Vigo Ragioniere Commercialista – Revisore Legale – Legge di stabilità 2016
ARGOMENTO DESCRIZIONE Legge di stabilità 2016
È possibile utilizzare in compensazione altri tributi e contributi nel modello F24 per ridurre (o azzerare) gli importi a debito. Riapertura della rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni Viene riaperta la possibilità di rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2016, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze latenti. La legge di stabilità 2016 ha però introdotto l’imposta sostitutiva unica dell’8%, applicabile ai terreni, alle partecipazioni qualificate ed alle partecipazioni non qualificate. Per beneficiare dell’agevolazione, occorre che entro il 30.6.2016: · un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno; · il contribuente interessato versi per intero l’imposta sostitutiva, ovvero (in caso di rateizzazione) la prima delle tre rate annuali di pari importo. Deduzione forfetaria delle spese non documentate per gli autotrasportatori Dall’1.1.2016, le deduzioni forfetarie delle spese non documentate previste dall’art. 66 co. 5 del TUIR e dall’art. 1 co. 106 della L. 266/2005 spettano: · in un’unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (per la quale era prevista la distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali); · nella misura del 35% dell’importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa. Decorrenza La disposizione si applica a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2015 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (con impatto sul modello UNICO 2016). Abrogazione del regime dei costi “black list” Viene abrogato dal 2016 il regime dei costi che derivano da operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 commi 10 e seguenti del TUIR). I costi che derivano da tali operazioni saranno, quindi, equiparati agli altri costi, senza più alcun onere di indicazione separata nella dichiarazione dei redditi. Modifiche alla disciplina delle CFC Per quanto riguarda la disciplina delle controlled foreign companies (CFC), le novità, anch’esse applicabili dal periodo d’imposta 2016, sono le seguenti: · il regime verrà riservato alle controllate estere il cui livello di tassazione nominale è inferiore del 50% a quello italiano (in vigenza dell’aliquota IRES del 27,5%, quindi, se la tassazione nominale della controllata nello Stati estero è inferiore al 13,75%; con la nuova aliquota IRES a regime del 24%, se tale tassazione nominale è inferiore al 12%);
Studio Dott. Fabrizio Vigo Ragioniere Commercialista – Revisore Legale
ARGOMENTO DESCRIZIONE
l’aliquota minima di tassazione in Italia del reddito della controllata sarà pari all’aliquota IRES (dal 2017 fissata a regime al 24%), e non più al 27%. Country by country reporting È previsto un apposito obbligo di reportistica all’Agenzia delle Entrate, a carico delle capogruppo italiane di gruppi multinazionali il cui fatturato è almeno pari a 750 milioni di euro, per consentire all’Agenzia di valutare le operazioni infragruppo che possono portare ad eventuali fenomeni di erosione della base imponibile. A determinate condizioni, sono tenute all’obbligo in questione anche le controllate italiane di gruppi multinazionali con sede all’estero. Detassazione dei premi di produttività Salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa: · sono assoggettati ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% (comprensiva di addizionali regionali e comunali); · entro il limite di importo complessivo di 2.000,00 euro lordi (elevabili fino a 2.500,00 euro nel caso di aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro). Il beneficio può essere fruito dai titolari di reddito da lavoro dipendente: · di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione dei premi di produttività, a 50.000,00 euro; · del settore privato. A tal fine, è necessario che i predetti premi di produttività vengano erogati in esecuzione dei contratti collettivi: · territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; · aziendali, stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria (RSU). Nozione di autonoma organizzazione IRAP per i medici in convenzione con le strutture ospedaliere Non sussiste autonoma organizzazione ai fini IRAP nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l’attività svolta presso dette strutture più del 75% del proprio reddito complessivo. Elementi irrilevanti ai fini dell’autonoma organizzazione Ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione, sono in ogni caso irrilevanti: · l’ammontare del reddito realizzato; · le spese direttamente connesse all’attività svolta. Elementi idonei a configurare l’autonoma organizzazione L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che eccedono lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
ARGOMENTO DESCRIZIONE
Aumento della deduzione forfetaria IRAP per soggetti “minori” I soggetti passivi IRAP (escluse le Pubbliche amministrazioni), la cui base imponibile è contenuta entro una determinata soglia, possono dedurre dal valore della produzione un importo forfetario variabile in relazione a definiti scaglioni di base imponibile. La legge di stabilità 2016 aumenta l’importo deducibile in capo alle società di persone commerciali, agli imprenditori individuali, ai professionisti (ove tenuti a versare l’imposta) e alle associazioni professionali in misura pari a: · 13.000,00 euro, se la base imponibile non supera 180.759,91 euro; · 9.750,00 euro, se la base imponibile supera 180.759,91 euro, ma non 180.839,91 euro; · 6.500,00 euro, se la base imponibile supera 180.839,91 euro, ma non 180.919,91 euro; · 3.250,00 euro, se la base imponibile supera 180.919,91 euro, ma non 180.999,91 euro. Decorrenza Il suddetto aumento si applica dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016 per i soggetti “solari”, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017. Deducibilità parziale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali Il costo dei lavoratori stagionali diventa deducibile dalla base imponibile IRAP in misura pari al 70%. La deduzione compete ai soggetti che determinano la base imponibile ai sensi degli artt. 5 – 9 del DLgs. 446/97, vale a dire: · alle imprese (incluse banche, altre società finanziarie e assicurazioni); · ai titolari di reddito di lavoro autonomo (professionisti individuali e studi associati); · ai soggetti del settore agricolo. Decorrenza La disposizione è priva di specifica decorrenza. Sulla base di quanto chiarito dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, la stessa dovrebbe applicarsi dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2016. Note di variazione IVA in diminuzione Con alcune disposizioni di carattere interpretativo, la legge di stabilità 2016 ha specificato che la nota di variazione IVA in diminuzione può essere emessa: · da parte del cessionario o committente, se l’operazione è assoggettata a reverse charge; · nel caso di inadempimento del cessionario o committente, per i contratti ad esecuzione periodica o continuata; · nel caso di mancato pagamento del cessionario o committente, laddove il cedente o prestatore abbia esperito una procedura esecutiva, quando dal verbale di pignoramento risulti la mancanza di beni o crediti da pignorare ovvero l’impossibilità di accesso al domicilio del debitore.
ARGOMENTO DESCRIZIONE
Nell’ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31.12.2016, il cedente o prestatore può emettere nota di variazione IVA in diminuzione a partire dalla data: · della sentenza dichiarativa di fallimento; · del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo; · del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa; · dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Il cessionario o committente, assoggettato a una procedura concorsuale, non è tenuto a registrare “in aumento” la nota di variazione emessa dal cedente o prestatore. Novità in materia di aliquote IVA In materia di aliquote IVA viene: · rinviato all’1.1.2017 l’aumento delle aliquote ordinaria e “ridotta”, previsto per l’1.1.2016; · estesa l’aliquota del 4% alle cessioni di giornali, di periodici e di altri prodotti editoriali in formato elettronico; · introdotta l’aliquota del 5% per le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese dalle cooperative sociali nei confronti delle categorie protette; · resa definitiva l’aliquota del 10% per le prestazioni di alloggio nei “marina resort”. Estensione del reverse charge Nel caso di rilascio di una specifica misura di deroga da parte del Consiglio dell’Unione europea, il meccanismo del reverse charge è esteso alle presta-zioni di servizi: · rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza; · se il consorzio destinatario del servizio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di una Pubblica Amministrazione e renda il servizio in regime di “split payment”. Esonero dallo “spesometro” I contribuenti tenuti a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie effettuate mediante il “Sistema Tessera Sanitaria”, ai fini della precompilazione dei modelli 730, sono esonerati dall’obbligo di comunicare le operazioni rilevanti ai fini IVA (c.d. “spesometro”), limitatamente all’anno 2016. Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato Anche per il 2016 si prevede il riconoscimento, a favore dei datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni a tempo indeterminato, di un significativo sgravio di natura contributiva. In particolare, l’incentivo per il 2016: · consiste in un esonero parziale dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL; · viene riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi e nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250,00 euro su base annua.
ARGOMENTO DESCRIZIONE
Casi di esclusione ed incumulabilità Lo sgravio contributivo per le nuove assunzioni non trova applicazione qualora le stesse riguardino: · contratti di apprendistato e di lavoro domestico; · lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; · lavoratori per i quali il beneficio in argomento sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato; · lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l’1.1.2016. L’agevolazione non può essere cumulata con altre misure di riduzione contributiva previste dalla normativa vigente. Estensione del bonus per il 2017 nel Mezzogiorno L’esonero contributivo in esame viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell’anno 2017 dai datori di lavoro privati: · operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna; · previa verifica delle dotazioni finanziarie. Trasferibilità del bonus in caso di appalto Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell’esonero contributivo in argomento, conserva il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per interventi volti al recupero del patrimonio edilizio è prorogata alle sostenute fino al 31.12.2016. Rimane invariato il limite massimo di spesa detraibile pari a 96.000,00 euro. Detrazione IRPEF per gli immobili interamente ristrutturati La detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati con interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione da imprese e cooperative edilizie è prorogata in relazione agli atti di acquisto o assegnazione effettuati fino al 31.12.2016, entro l’importo massimo di 96.000,00 euro per unità immobiliare.
Detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili ed La detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici adibiti all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione. Nuova detrazione IRPEF per l’acquisto di mobili dalle “giovani coppie” Viene introdotta una detrazione IRPEF del 50% per le giovani coppie che acquistano un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’agevolazione è fruibile per le spese documentate sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’unità abitativa destinata ad abitazione principale ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000,00 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. Detrazione IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica degli edifici La detrazione IRPEF/IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (anche relativi a parti comuni di edifici condominiali) si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2016. La detrazione IRPEF/IRES del 65%, inoltre, può essere fruita dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati: · per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016; · per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Interventi su parti comuni condominiali – Trasferimento della detrazione Per le spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti che si trovano nella “no tax area” per i quali l’IRPEF non è dovuta (pensionati, dipendenti e autonomi) possono optare per la cessione della detrazione ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Detrazione IRPEF/IRES per misure antisismiche La detrazione IRPEF/IRES del 65% relativamente alle misure antisismiche e alle opere di messa in sicurezza statica degli edifici è prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2016, nel limite massimo di 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio. Nuova detrazione IRPEF dell’IVA corrisposta per l’acquisto di immobili Viene introdotta una detrazione dall’IRPEF del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA: · per l’acquisto, effettuato entro il 31.12.2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B; · cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali. Detrazione IRPEF per l’acquisto della prima casa con leasing Viene introdotta una nuova detrazione dall’IRPEF per coloro che acquistano un immobile da destinare ad abitazione principale attraverso un contratto di locazione finanziaria. Nello specifico, al ricorrere di determinate condizioni, dall’IRPEF lorda si può detrarre un importo pari al 19% per: · i canoni ed i relativi oneri accessori, · il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata, derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.
Studio Dott. Fabrizio Vigo Ragioniere Commercialista – Revisore Legale – Legge di stabilità 2016
Aumento detrazioni IRPEF per i pensionati Viene previsto l’aumento degli importi delle detrazioni IRPEF per i titolari di redditi di pensione: · con un reddito complessivo fino a 15.000,00 euro; · a partire dall’1.1.2016. Gli aumenti sono differenziati a seconda che il pensionato abbia un’età: · inferiore a 75 anni; · oppure di almeno 75 anni. Per effetto delle nuove detrazioni, si determina l’esenzione dall’IRPEF (c.d. “no tax area”) in relazione ai pensionati con: · meno di 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 7.750,00 euro; · almeno 75 anni di età e un reddito complessivo fino a 8.000,00 euro. Detrazione IRPEF per spese funebri A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese funebri beneficiano della detrazione IRPEF del 19%: · se sostenute in dipendenza della morte di persone, senza più alcuna limitazione in relazione al rapporto di coniugio/parentela/affinità; · su un importo massimo di 1.550,00 euro per ciascun decesso. Detrazione IRPEF per spese universitarie A partire dal periodo d’imposta 2015, le spese per la frequenza di corsi di istruzione presso università non statali beneficiano della detrazione IRPEF del 19% in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
Eliminazione della TASI per le abitazioni principali non di lusso Dal 2016 non sono assoggettate alla TASI le abitazioni principali, con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Maggiorazione delle aliquote TASI Rimane ferma la possibilità per i Comuni di mantenere anche per l’anno 2016 la maggiorazione TASI (che può arrivare fino allo 0,8%) nella stessa misura applicata per l’anno 2015. Tale maggiorazione, tuttavia, può essere mantenuta anche per il 2016 soltanto con un’espressa deliberazione del Consiglio comunale. Fabbricati invenduti delle imprese costruttrici – Riduzione della TASI Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota TASI è fissata allo 0,1% con possibilità da parte dei Comuni di modificarla: · in aumento, sino allo 0,25%; · in diminuzione, fino all’azzeramento. Unità immobiliari locate destinate ad abitazione principale – Disciplina TASI Nel caso in cui l’unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, è il possessore che deve versare la TASI nella misura stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Studio Dott. Fabrizio Vigo Ragioniere Commercialista – Revisore Legale La percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo nel caso di: · mancato invio della delibera entro il termine del 10.9.2014; · mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015. Riduzione IMU/TASI per gli immobili locati a canone concordato Viene introdotta una riduzione del 25% dell’IMU e della TASI dovute per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9.12.98 n. 431. Entrambe le imposte (IMU e TASI), determinate applicando l’aliquota stabilita dal Comune, quindi, sono ridotte al 75%. Immobili concessi in comodato –
Riduzione della base imponibile IMU/TASI
Viene prevista la riduzione del 50% della base imponibile dell’IMU/TASI, per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale e a condizione che: · il contratto sia registrato; · il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Terreni agricoli in zone montane – Esenzione dall’IMU A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dall’IMU prevista dalla lett. h) del co. 1 dell’art. 7 del DLgs. 30.12.92 n. 504 per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, si applica sulla base dei criteri individuati dalla C.M. 14.6.93 n. 9. Terreni agricoli – esenzione dall’IMU A decorrere dal 2016, sono esenti dall’IMU i terreni agricoli: · posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; · ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448; · a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. Modifiche alla disciplina del canone RAI A partire dall’anno 2016: · la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, nel suo complesso, all’importo di 100,00 euro; · l’esistenza di un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle radioaudizioni. Superamento delle presunzioni mediante dichiarazione
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La suddetta presunzione, a decorrere dall’anno 2016, è superata esclusivamente mediante una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all’art. 76 dello stesso DPR 445/2000 e avente validità per l’anno in cui è presentata. Soggetti tenuti al pagamento Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai suddetti apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica (come individuata dall’art. 4 del DPR 30.5.89 n. 223). Addebito in fattura per la fornitura di energia elettrica Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle fatture emesse dall’impresa elettrica, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali. Rateizzazione dell’importo Il pagamento del canone deve essere effettuato in dieci rate mensili addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. Per il 2016, nella prima fattura successiva all’1.7.2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute. Termini di decadenza per l’accertamento L’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza: · entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; · in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. · Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali. Le suddette novità operano a partire dai controlli sull’annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti “non solari”. Riforma delle sanzioni amministrative La decorrenza della riforma delle sanzioni amministrative, operata dal DLgs. 24.9.2015 n. 158, viene anticipata dall’1.1.2017 all’1.1.2016. Ai fini della procedura di voluntary disclosure di cui alla L. 186/2014, rimangono ferme le sanzioni vigenti prima del DLgs. 158/2015 (negli altri casi dovrebbe invece applicarsi il favor rei ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 472/97). Riammissione alla dilazione per i Viene introdotta una speciale riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso ai sensi dell’art. 8 del DLgs.
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contribuenti decaduti 218/97 (norma relativa all’accertamento con adesione, ma operante pure per l’acquiescenza). Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (quindi il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata entro i 36 mesi antecedenti al 31.10.2015. È inoltre imprescindibile che la ripresa del pagamento della prima delle rate scadute avvenga entro il 31.5.2016. Il Legislatore ha stabilito che la riammissione si verifica limitatamente al versamento delle imposte dirette, per cui essa non concerne tributi diversi dall’IRES e dall’IRPEF, come ad esempio l’IVA, l’imposta di registro, le ipocatastali e il tributo successorio. Invece, il riferimento alle “imposte dirette” dovrebbe includere le imposte sostitutive, le addizionali comunali e regionali e le ritenute, sia a titolo di acconto che d’imposta, così come le imposte patrimoniali (pensiamo all’IVIE e all’IVAFE). Il motivo principale per cui il contribuente ha interesse alla riammissione consiste nell’evitare i pesanti effetti sanzionatori dell’art. 8 del DLgs. 218/97, quindi l’irrogazione, unitamente alla cartella di pagamento e senza possibilità di definizione al terzo, della sanzione pari al 60% del residuo dovuto a titolo di tributo. Compensazione crediti commerciali verso Pubbliche Amministrazioni con somme iscritte a ruolo – Proroga per il 2016 Viene estesa al 2016 la possibilità di utilizzare in compensazione, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, i crediti: · maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione; · relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali; · non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, che sono stati oggetto di apposita certificazione da parte dell’Ente debitore; · qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. A tal fine, dovrà essere emanato un decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Innalzamento limite all’uso del contante A decorrere dall’1.1.2016, il limite per l’utilizzo del denaro contante è innalzato, in generale, da 999,99 a 2.999,99 euro. Viene inoltre abrogata la speciale disciplina prevista per i pagamenti riguardanti: i canoni di locazione di unità abitative; · il trasporto di merci su strada. Rimane invece a 999,99 euro il limite: · per il servizio di “rimessa di denaro” (c.d. “money transfer”); · del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore; · per l’emissione di assegni bancari e postali, di assegni circolari e di vaglia postali e cambiari, senza la clausola di non trasferibilità.
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Dovrà essere chiarito se il nuovo limite di 3.000,00 euro, rispetto a quello di 1.000,00 euro, sia applicabile anche ai fini della tracciabilità dei pagamenti e versamenti effettuati dalle associazioni sportive dilettantistiche ed equiparate (art. 25 co. 5 della L. 133/99). Resta invece fermo il limite di 1.000,00 euro per la presentazione cartacea dei modelli F24 senza compensazioni, da parte dei soggetti non titolari di partita IVA (art. 11 del DL 66/2014). Pagamenti mediante carte di debito e di credito I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, diventano tenuti ad accettare pagamenti tramite carte di debito o di credito, anche per importi non superiori a 30,00 euro. Versamento dei tributi in caso di eventi eccezionali La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene: · senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione; · anche mediante rateizzazione in un massimo di 18 rate mensili di pari importo; · a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa della riscossione, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione. Tributi non sospesi Per i tributi non sospesi né differiti, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all’evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza, possono chiedere la rateizzazione: · dei tributi scadenti nei 6 mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza; · fino a un massimo di 18 rate mensili di pari importo; · con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Gestione Separata INPS – Aliquota contributiva L’aliquota contributiva previdenziale alla Gestione separata INPS per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, né pensionati, è fissata, anche per il 2016, nella misura del 27%, cui va aggiunto lo 0,72% a titolo assistenziale.