La legge di Bilancio 2019 entrata in vigore a Gennaio, prevede alcune novità riguardanti la rivalutazione dei beni d’impresa.
La rivalutazione dei beni d’impresa riguarderà gli imprenditori che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che potranno quindi rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni tramite il versamento di un’imposta sostitutiva sui redditi Irpef e Ires, Irap e di eventuali addizionali
Nello specifico, potranno avvalersi della rivalutazione dei beni d’impresa sia le società di capitali che le società di persone, nonché le ditte individuali, gli enti non commerciali e le società ed enti non residenti. Sarà consentita anche per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità a patto che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.
Le società possono rivalutare i beni d’impresa e le quote societarie, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea e deve essere annotata nell’inventario e nella nota integrativa e quindi:
Sono, invece, esclusi dall’agevolazione:
Per quanto riguarda i beni in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2017.
Maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione e versamento dell’imposta
La rivalutazione avrà effetto solo dal momento in cui il contribuente verserà l’imposta sostitutiva prevista. In caso di versamento rateale la rivalutazione avrà effetto dopo l’avvenuto versamento della prima rata.
Il maggiore valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Le imprese ed i soggetti coinvolti, potranno attribuire ai beni un maggior valore, riconosciuto fiscalmente, pagando un’imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili o del 12% per quelli non ammortizzabili, nonché del 10% per coloro che vogliono affrancare anche il saldo attivo della rivalutazione.
L’imposta sostitutiva dovrà essere versata in un’unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
Affrancazione del saldo attivo di rivalutazione
È prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo risultante dalla rivalutazione mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
Tale importo dovrà essere assunto ai fini dell’affrancamento al lordo dell’imposta sostitutiva versata per il riconoscimento fiscale degli effetti della rivalutazione, senza tener conto, della circostanza che il saldo attivo viene esposto in bilancio al netto dell’imposta sostitutiva (art. 4, comma 2, D.M. 19 aprile 2002, n. 86).
Per approfondire le novità sulla Rivalutazione dei beni d’impresa, i professionisti del nostro studio sono a disposizione: [email protected]