Ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, occorre tener presente che esse sono deducibili tra i costi al fine della determinazione del reddito imponibile fiscalmente, se risultano da elementi certi e precisi come disciplinato dall’art. 101 del TUIR e come stabilito dalla Corte di Cassazione. L’onere della prova spetta al contribuente/creditore.
Sono deducibili le perdite su crediti derivanti da transazione col debitore, che l’impresa abbia deciso di adottare in luogo di intraprendere e/o proseguire lunghe e costose azioni legali. In questo caso il motivo della transazione dovrà riguardare oggettive difficoltà finanziarie del debitore che giustifichino la rinuncia seppur parziale al credito. Inoltre, i presupposti dell’accordo transattivo devono uniformarsi a criteri ed elementi certi e precisi che rendono deducibile la minusvalenza su crediti.
I requisiti di certezza e precisione si intendono esistenti quando:
· creditore e debitore non appartengono allo stesso gruppo
· le difficoltà finanziare del debitore sono documentate (ad esempio se sono presenti insoluti e debiti nei confronti di terzi).
· viene cancellato dal bilancio l’importo non incassato
· il debitore ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’art. 182-bis Legge Fallimentare (L.F.)
La presenza di una procedura concorsuale fa presumere che ci sia una inesigibilità conclamata da parte del debitore e che siano state messe in atto, da parte del creditore, tutte le azioni possibili per recuperare il credito (ad esempio tentativi di recupero del credito, lettere del legale ecc.).
E’ palese quindi che la deducibilità della perdita deve basarsi su fatti oggettivi che esonerano il creditore dal dover dimostrare di aver subito in via definitiva una perdita inerente la sua attività di impresa, come da indicazioni di cui all’articolo 101, comma 5, Tuir qui di seguito riportato.
“5-bis. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, semprechè l’imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.”
Anche la “cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili” come espresso al comma 5 dell’art.101 Tuir, corrisponde ad un elemento certo e preciso che determina la deducibilità della perdita. Infatti la cancellazione contabile del credito è possibile quando i diritti contrattuali si estinguono.
Il requisito di elemento certo e preciso esiste anche quando il credito è di modesta entità (non deve superare 5000 euro per le aziende di grandi dimensioni e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese) ed il periodo decorso dalla scadenza di pagamento del credito stesso sia di 6 mesi.
Il nostro Studio è a vostra disposizione per fornirVi ulteriori informazioni e per supportarVi anche con una consulenza on line, contattaci via mail [email protected]