Fonte: Il Sole 24 Ore
04 marzo 2022
Per le organizzazioni di volontariato (Odv) nessun obbligo di apertura della partita Iva né di emissione della fattura a condizione che l’attività prestata rientri tra quelle di interesse generale e sia riconosciuto il solo rimborso spese. Un orientamento quello reso noto ieri dall’agenzia delle Entrate (risposta n. 92) che si pone in linea con quanto già precisato dalla stessa amministrazione nella risposta 50/2020.
Nello specifico, il caso sottoposto all’attenzione riguardava una Odv autorizzata al trasporto dei dializzati che si era vista escludere dall’elenco delle strutture autorizzata da parte della Asl a causa della mancata presentazione della dichiarazione di impegno di emettere la fattura. Una richiesta questa infondata a parere dell’istante atteso che devono considerarsi fuori campo Iva le operazioni rese dalle Odv dietro rimborso spese.
L’amministrazione finanziaria ribadisce che, in attesa del vaglio Ue suoi nuovi regimi fiscali previsti dal Codice del Terzo settore (Cts), le Odv possano ancora beneficiare dell’agevolazione fiscale, ai fini Iva, dettata dall’articolo 8, comma 2, della legge 266/1991. Una disposizione quest’ultima che prevede che le operazioni effettuate dalle Odv costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerino cessioni di beni o prestazioni di servizio ai fini Iva purché
l’ente sia iscritto nei registri (regionali/provinciali) delle Odv o nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), a seguito della sua messa in funzione;
le somme ricevute costituiscano mero rimborso delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle attività di interesse dirette al perseguimento delle proprie finalità (articolo 33 del Cts).
Condizioni queste che, a parere dell’agenzia delle Entrate sembrerebbero sussistere tenendo conto anche delle recenti novità relative alla riforma del Terzo settore che hanno portato all’avvio del Runts dal 23 novembre scorso con un processo di trasmigrazione automatica delle Odv iscritte nei vecchi registri di settore.
In questo contesto, quindi, la valutazione ai fini dell’esenzione Iva dovrà essere svolta alla luce della vigente normativa, ma anche delle novità del Cts che ammettono la possibilità per le Odv di ricevere meri rimborsi per le spese sostenute nell’esercizio delle attività di interesse generale (escluse quindi quelle diverse di cui all’articolo 6). Con la conseguenza che, come correttamente rilevato, l’Odv in presenza dei requisiti previsti dalle attuali disposizioni non sarà tenuta né ad aprire la partita Iva né tantomeno ad emettere fattura per i servizi resi.
Un’impostazione questa che sarà destinata a cambiare una volta ottenuto il placet dell’Ue in quanto il regime fiscale delle Odv verrà meno e lascerà posto a quello introdotto dal Cts. A questo riguardo, ai fini Iva il legislatore della riforma non ha replicato l’agevolazione prevista per le Odv dalla legge 266/1991, ma ha introdotto un particolare regime forfettario (articolo 86 del Cts) che consente alle organizzazioni di volontariato con entrate non inferiori a 130mila di poter beneficiare del regime di esclusione dal campo di applicazione Iva. Diversamente per gli enti che non potranno applicare tale disposizione il regime delle prestazioni effettuate sarà quello ordinario previsto dal Dpr 633/1972.