Riforma dello sport: le novità del decreto correttivo
A cura di Massimiliano Matteucci, Martina Marinelli
D.Lgs. 120/2023; GU 4 settembre 2023 n. 206
Importanti novità nella gestione dei rapporti di lavoro nel settore sportivo. È stato pubblicato in GU il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, correttivo alla Riforma dello sport, che corregge e semplifica diversi aspetti apparsi eccessivamente complessi e onerosi per i datori di lavoro.
Finalmente ci siamo? Forse no, ma probabilmente abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti nella versione definitiva e completa della Riforma dello sport.
Infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2023, n. 206, il D.Lgs. 29 agosto 2023, n. 120, in vigore dal 5 settembre 2023, che introdurrà disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, contenenti nuove regole per enti e lavoratori sportivi.
Il testo, annunciato dal Governo il 26 luglio, ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Conferenza unificata e tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.
Ciò significa che gli operatori del settore, già pronti ad affrontare le novità del decreto n. 36, che sono già entrate in vigore dal 1° luglio, si troveranno ora a doversi adattare a questa ulteriore riforma, con cui il Governo ha intenzione di correggere e semplificare diversi aspetti legati alla gestione del rapporto di lavoro, apparsi eccessivamente complessi e onerosi.
Vediamo nel dettaglio quali sono le novità, con riguardo proprio al D.lgs. 36/2021 che disciplina la normativa sui rapporti di lavoro.
La definizione di lavoratore sportivo
La norma, a nostro avviso fondamentale e portante della riforma, cioè l’articolo 25 che definisce il lavoratore sportivo subisce una importantissima modifica, infatti, da oggi rientrano nella definizione di lavoratore sportivo:
– l’atleta,
– l’allenatore,
– l’istruttore,
– il direttore tecnico,
– il direttore sportivo,
– il preparatore atletico,
– il direttore di gara,
che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo.
Rientra, anche, nella definizione di lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate, anche paralimpiche, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Ricordiamo la massima attenzione alle figure amministrativo gestionali che svolgono in forma non professionale attività residuali e non abituali di piccola segreteria, gestione contabilità semplice e raccolta iscrizioni.
Su tali soggetti già prima della riforma era prevista l’assimilazione ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa con obbligo di comunicazione e registrazione al LUL.
Non vi rientrano, invece, si precisa, coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Le mansioni sportive e il lavoro occasionale
Altra novità importante riguarda l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, che sarà oggetto di un elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport.
Ancora in tema di rapporto di lavoro, ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. potranno ora avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, nella modalità ordinaria e quindi presumiamo quella prevista ai sensi dell’articolo 2222 c.c.
I dipendenti delle PA
Particolare attenzione è stata dedicata ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che potranno prestare la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate, delle associazioni benemerite e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, del CONI, del CIP e della società Sport e salute S.p.a:
– in qualità di volontari;
– fuori dall’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio;
– previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Qualora l’attività svolta sia come volontari, gli stessi hanno diritto al solo rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente e tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Viene, inoltre, previsto che qualora l’attività dei lavoratori dipendenti pubblici rientri nell’ambito del lavoro sportivo e preveda il versamento di un corrispettivo, l’attività potrà essere svolta solo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: qualora decorso il termine di 30 giorni non intervenga l’autorizzazione o il rigetto, l’autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata.
Qualora accordata l’autorizzazione, il lavoratore pubblico “sportivo” ha diritto al trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per il collaboratore coordinato e continuativo sportivo dilettante.
I direttori di gara
Cambia anche la disciplina riguardante i direttori di gara: per ogni singola prestazione è sufficiente la comunicazione o designazione della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti e agli stessi potranno essere riconosciuti, oltre al compenso eventualmente pattuito, le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ma non solo:
– le comunicazioni al centro per l’impiego possono essere effettuate per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre;
– entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Sportiva Associata o l’Ente di Promozione Sportiva competente, anche paralimpici, o il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.A. provvederanno, anche per conto delle proprie affiliate, alla comunicazione all’interno del RAS dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti
– l’iscrizione nel LUL potrà avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Le collaborazioni coordinate e continuative
Ma i correttivi non finiscono qui: anche le collaborazioni coordinate e continuative, forma di lavoro tipica del settore dilettantistico sono state oggetto di ulteriori cambiamenti. Oltre all’innalzamento a 24 ore settimanali, viene infatti previsto che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 legge 289/2002, e nei relativi provvedimenti attuativi e quindi:
“sono soggetti all’obbligo assicurativo gli sportivi dilettanti tesserati in qualità di atleti, dirigenti e tecnici alle Federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
L’obbligatorietà dell’assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente.”
L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.
Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS, il termine di scadenza viene posticipato entro il 30 giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.
I rimborsi spese
Infine, cambia la disciplina dei rimborsi spese riconosciuti ai volontari. Per le loro attività potranno essere rimborsate:
– le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
– rimborsate le spese anche a fronte di autocertificazione, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
Viene, infine, precisato che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.
Un passo in avanti verso una versione definitiva e completa di una riforma che sta “accettando” le istanze di tutti i soggetti interessati e sta integrando un sistema con tutele e diritti che prima non venivano previsti.