Fonte: Il Sole 24 ORE
Partiamo dalle novità del decreto legislativo 36/2021 che, dopo numerosi interventi e rinvii, è finalmente operativo dal 1° luglio scorso. Tra queste, in primis, gli obblighi di
comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo. Spetta infatti alle associazioni e società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd) destinatarie delle prestazioni trasmettere i dati dei lavoratori sportivi al
Registro delle attività sportive dilettantistiche (articolo 28, comma 3, del Dlgs 36/2021). Con la specifica che la comunicazione al Registro equivale, a tutti gli effetti, a quella del centro per
l’impiego. In mancanza delle disposizioni tecniche per adempiere tramite il portale, resta da capire se, con il correttivo-bis arriverà anche una precisazione per evitare, in questa prima fase,
l’applicazione delle sanzioni in caso di mancata comunicazione. Sul fronte Inail, invece, manca ancora una indicazione in merito alle aliquote da applicare e alle eventuali soglie di esenzione da
tenere in considerazione. Altro aspetto riguarda i volontari sportivi. Soggetti che svolgono a titolo gratuito e spontaneo attività per le Asd/ssd e per i quali la nuova disciplina fa espresso rinvio al Codice del Terzo settore (articolo 18, comma 2, del Dlgs 117/2017). Ciò sia con riguardo al divieto di remunerazione, sia per gli adempimenti ad essi legati, come ad esempio l’obbligo di assicurazione. Resta da chiarire se anche gli enti sportivi siano tenuti a dotarsi del registro dei volontari, aspetto ancora da definire a fronte della formulazione normativa non del tutto pacifica.
Con riferimento agli statuti, invece, a partire dal 1° luglio scorso, è scattato l’obbligo di adeguamento alle nuove norme (l’articolo 7 del Dlgs 36/2021). In particolare gli enti saranno chiamati ad inserire, oltre alle clausole già note dalla legge 289/2002, anche quelle specificatamente rivolte alle modalità di svolgimento delle attività. Quelle d’interesse generale, ad esempio, devono svolgersi
necessariamente in via stabile o principale, mentre quelle strumentali e secondarie vanno esercitate secondo criteri e limiti da definirsi con futuro decreto. Manca, inoltre, ad oggi un termine entro il quale adeguare lo statuto, tuttavia, con il decreto correttivo bis, potrebbe arrivare una scadenza ad hoc (31 dicembre 2023) per consentire alle realtà sportive di attivare le procedure assembleari.
Restano da chiarire le eventuali conseguenze per gli enti già iscritti nel registro delle attività sportive che non riusciranno ad adeguarsi nei tempi previsti. Una soluzione per agevolare tali realtà potrebbe essere quella di approvare, da parte degli organismi affilianti riconosciuti dal Coni, statuti standard conformi al Dlgs 36/2021 e vagliati dal Dipartimento per lo Sport. Ciò al fine di agevolare i sodalizi in questa fase transitoria, nonché accelerare le fasi di controllo per il perfezionamento dell’iscrizione/permanenza nel Registro. Si tratta peraltro di una procedura già rodata nel Terzo settore e che ha consentito alle reti associative di agevolare i propri enti associati nell’attività di compliance alla normativa.
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