3. 2023-01-12 norme fiscali legge di bilancio
La circolare informativa inviata ai clienti dello Studio relativa alle norme fiscali amministrative e contabili della Legge di Bilancio 2023, messa a disposizione degli utenti della rete.
Circolare n.ro 3/2023
Principali norme fiscali della legge di bilancio 2023
(L. 29 dicembre 2022, n. 197)
e del DL 29 dicembre 2022, n. 198 (milleproroghe)
Fonte: IlSole24Ore
- Novità e provvedimenti della legge di Bilancio
- Decreto milleproroghe
Tregua fiscale
È disposta una sorta di «tregua fiscale». In particolare, sono 10 gli interventi che consentono di ridurre il debito col Fisco:
- definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari) delle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021. A tal fine, è richiesto il versamento, rateizzabile in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo, delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive, con applicazione di sanzioni nella misura ridotta del 3%;
- sanatoria delle irregolarità formali (concernenti infrazioni o inosservanze relative a obblighi o adempimenti che non rilevano ai fini della determinazione dei tributi), commesse fino al 31 ottobre 2022. È richiesto il pagamento una tantum di 200 euro per ciascun periodo d’imposta a cui le infrazioni si riferiscono;
- ravvedimento speciale delle violazioni tributarie. È possibile regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate – relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti – a condizione che le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto. La regolarizzazione richiede la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione e il pagamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni (ridotte a un 1/18 del minimo previsto dalla legge);
- definizione agevolata degli accertamenti elevati dall’agenzia delle Entrate, purché non impugnati e per i quali non siano decorsi i termini per presentare ricorso, nonché quelli notificati dall’agenzia delle Entrate entro la data del 31 marzo 2023. A tal fine, è necessario il pagamento delle sanzioni nella misura di un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
- definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’agenzia delle Entrate e l’agenzia delle Dogane e dei Monopoli (non anche l’agente della Riscossione), aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione), mediante il pagamento di un importo pari al valore della controversia;
- conciliazione agevolata delle controversie tributarie. In alternativa alla definizione agevolata, è possibile definire, entro il 30 giugno 2023, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’agenzia delle Entrate. All’accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge (in luogo del 40% o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori;
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione. Con la rinuncia agevolata si dispone il pagamento delle somme dovute per le imposte, gli interessi e gli accessori, con sanzioni ridotte ad un 1/18 del minimo previsto dalla legge;
- regolarizzazione dei versamenti. È possibile regolarizzare l’omesso o il carente versamento delle rate successive alla prima a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione e degli atti di recupero, nonché di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sia stata notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento, entro il 31 marzo 2023, della sola imposta, in un’unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione degli interessi legali. In caso di mancato perfezionamento, l’ufficio iscrive a ruolo gli importi residui dovuti a titolo d’imposta, interessi e sanzioni, nonché la sanzione ordinaria del 30%, applicata sull’imposta residua;
- stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 euro (debito residuo da verificare in relazione al singolo carico, comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione e sanzioni) alla data del 31 marzo 2023, limitatamente ai ruoli affidati da Amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali all’agente della Riscossione nel periodo compreso tra l’1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Per i carichi affidati da enti diversi, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del Codice della strada, l’annullamento opera solo per gli interessi comunque denominati;
- rottamazione dei ruoli. È riproposta la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 mediante il pagamento, entro i 31 luglio 2023, in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate, del solo capitale, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le sanzioni civili, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e le somme maturate a titolo di aggio. La definizione agevolata è estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi comprese le sanzioni per violazioni del Codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all’aggio.